Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 707 bis codice penale – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

Articolo 707 bis codice penale – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

L’articolo 707 bis del codice penale italiano regolamenta il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in specifiche aree di interesse archeologico. La norma mira a proteggere il patrimonio archeologico nazionale da possibili danni o furti. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione, considerando che il possesso di tali strumenti in determinate aree può rappresentare un chiaro indizio di intenti illeciti.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 707 bis – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di possedere strumenti o apparecchiature specifiche senza una giustificazione valida in aree protette. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 707 bis del codice penale:

  • Possedere apparecchiature per la rilevazione dei metalli in un parco archeologico.
  • Essere fermati con strumenti per il sondaggio del terreno in una zona di interesse archeologico.
  • Utilizzare apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree dove sono in corso lavori archeologici.
  • Possedere strumenti per il sondaggio del terreno senza una giustificazione in un’area protetta.
  • Essere trovati con apparecchiature per la rilevazione dei metalli durante un controllo di polizia in un’area di interesse archeologico.
  • Utilizzare strumenti per il sondaggio del terreno in un’area protetta senza permesso.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 707 bis codice penale – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 707 bis – Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000.

Testo dell’articolo 707 bis del codice penale

È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

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