Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 689 codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Articolo 689 codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

L’articolo 689 del codice penale italiano affronta la problematica della somministrazione di bevande alcooliche a minori o a persone affette da malattie mentali. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro la somministrazione irresponsabile di alcol. La norma sottolinea l’importanza della protezione dei soggetti vulnerabili nella società.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 689 codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver somministrato bevande alcooliche a minori di 16 anni o a persone che appaiono affette da malattie mentali. Di seguito alcuni esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 689 del codice penale:

  • Somministrare alcol a un minore in un bar o ristorante.
  • Fornire alcol a una persona visibilmente affetta da malattia mentale.
  • Utilizzare distributori automatici senza sistemi di rilevazione anagrafica.
  • Ignorare le evidenti condizioni di deficienza psichica di una persona e somministrare alcol.
  • Somministrare alcol a minori in eventi pubblici.
  • Non avere personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici nei luoghi di vendita.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 689 codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 689 codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a un anno.

Testo dell’articolo 689 del codice penale

L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chi pone in essere una delle condotte, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

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