Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 679 codice penale – Omessa denuncia di materie esplodenti

Articolo 679 codice penale – Omessa denuncia di materie esplodenti

L’articolo 679 del codice penale italiano si riferisce all’omissione di denuncia all’Autorità riguardo la detenzione di materie esplodenti o altre sostanze infiammabili pericolose. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione nel garantire la sicurezza pubblica e prevenire potenziali pericoli derivanti dalla detenzione non autorizzata di tali sostanze.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 679 – Omessa denuncia di materie esplodenti

Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di non aver denunciato la detenzione di materie esplodenti o altre sostanze infiammabili pericolose all’Autorità competente. Esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 679 del codice penale sono:

  • Detenzione di materie esplodenti senza denunciarlo all’Autorità.
  • Detenzione di sostanze infiammabili in quantità pericolose senza denuncia.
  • Trasporto di materie esplodenti senza averlo precedentemente denunciato.
  • Detenzione di materie destinate alla fabbricazione di esplodenti senza denuncia.
  • Omissione di denuncia nonostante la conoscenza della presenza di materie esplodenti in un luogo abitato.
  • Non rispettare un ordine dell’Autorità di consegnare materie esplodenti.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 679 codice penale – Omessa denuncia di materie esplodenti

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 679 – Omessa denuncia di materie esplodenti e note procedurali

La pena prevista per questo reato è l’ arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371.

Testo dell’articolo 679 del codice penale

Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a € 371. Soggiace all’ammenda fino a € 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità. Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da € 37 a € 619.

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