Articolo 659 codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
L’articolo 659 del Codice Penale rappresenta una delle norme fondamentali per la tutela della tranquillità pubblica e dell’ordine. Esso punisce chi, attraverso schiamazzi, rumori o abusando di strumenti sonori, disturba il riposo o le occupazioni delle persone. La norma ha una rilevanza particolare nella società contemporanea, dove il rumore e le distrazioni sono sempre più invadenti e possono compromettere la qualità della vita delle persone.
1. L’interesse tutelato dall’articolo 659 c.p.
La contravvenzione prevista dall’art. 659 è posta a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità. Quest’ultima è definita come la condizione psicologica collettiva che si instaura in assenza di cause d’allarme o di disordine tra i consociati1. L’articolo protegge in particolare la pubblica quiete, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano arrecare disturbo ad altri2.
2. Le condotte perturbatrici
L’art. 659, nel suo primo comma, descrive tassativamente le condotte perturbatrici. Si tratta di schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, o ancora il suscitare o non impedire strepiti di animali. Questa descrizione tassativa esclude altre forme di disturbo che non agiscono sull’udito, come ad esempio la produzione di fumi o di calore molesto.
3. La giurisprudenza e l’articolo 659 c.p.
La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni sull’articolo 659 c.p., fornendo chiarimenti e interpretazioni. Ad esempio, è stato stabilito che per integrare il reato non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, ma è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato che la durata del rumore o dello schiamazzo non ha rilevanza, poiché il riposo può essere disturbato anche da un rumore breve ed improvviso, se di intensità elevata.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver causato disturbi attraverso rumori o altri mezzi. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale:
- Utilizzare strumenti sonori ad alto volume in orari notturni.
- Provocare schiamazzi continui in luoghi pubblici.
- Abusare di segnalazioni acustiche senza motivo.
- Non impedire strepiti di animali in orari di riposo.
- Disturbare spettacoli o ritrovi pubblici con rumori.
- Usare strumenti sonori in modo eccessivo nonostante le lamentele dei vicini.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 659 codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e note procedurali
La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309.
Testo dell’articolo 659 del codice penale
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309. Si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista
Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale, rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:![]()


















































































