Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 658 codice penale – Procurato allarme presso l’Autorità

Articolo 658 codice penale – Procurato allarme presso l’Autorità

La norma in esame punisce chi, attraverso la diffusione di notizie false o esagerate, causa un allarme ingiustificato presso le Autorità o presso enti che esercitano un servizio pubblico. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione nel contesto della tutela dell’ordine pubblico e della corretta informazione.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 658 – Procurato allarme presso l’Autorità

Essere indagato per questo reato significa essere sospettati di aver causato un allarme ingiustificato presso le Autorità o altri enti pubblici. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero rientrare in questa categoria:

  • Annunciare falsamente un disastro naturale imminente.
  • Diffondere notizie false su un’emergenza sanitaria.
  • Segnalare ingiustificatamente un attacco terroristico.
  • Propagare false voci su un incidente industriale grave.
  • Annunciare ingiustificatamente un pericolo per la sicurezza pubblica.
  • Diffondere notizie false su un incidente di trasporto di massa.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 658 codice penale – Procurato allarme presso l’Autorità

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 658 – Procurato allarme presso l’Autorità

La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516.

Testo dell’articolo 658 del codice penale

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516.

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