Articolo 638 codice penale – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
La disposizione dell’articolo 638 del codice penale mira a proteggere la proprietà degli animali, punendo chi li uccide o li danneggia senza necessità. La dottrina sottolinea l’importanza di questa norma nel contesto della protezione degli animali e dei diritti dei loro proprietari.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 638 – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Essere indagato per questo reato indica che si è sospettati di aver ucciso o danneggiato animali appartenenti ad altri. Ecco alcuni esempi di condotte che potrebbero costituire reato ai sensi dell’articolo 638 del codice penale:
- Uccidere un animale domestico del vicino.
- Danneggiare intenzionalmente animali in una fattoria.
- Avvelenare pesci in un laghetto privato.
- Tagliare le ali a un uccello appartenente ad un altro.
- Uccidere animali da fattoria per vendetta.
- Danneggiare o uccidere animali durante un furto.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 638 codice penale – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 638 codice penale e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309.
Note procedurali:
- Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.
- Autorità giudiziaria competente: primo comma, Giudice di pace; secondo comma, Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 638 del codice penale
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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