Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 633 codice penale – Invasione di terreni o edifici

Articolo 633 – Invasione di terreni o edifici

La norma dell’articolo 633 del codice penale italiano tratta l’invasione arbitraria di terreni o edifici, sia pubblici che privati, con l’intento di occuparli o trarne profitto. La dottrina sottolinea l’importanza di questa disposizione nel tutelare la proprietà privata e l’ordine pubblico, prevenendo e sanzionando comportamenti invasivi e potenzialmente dannosi per la collettività.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 633 – Invasione di terreni o edifici

Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver invaso terreni o edifici altrui. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 633 del codice penale:

  • Occupare un terreno agricolo senza il consenso del proprietario.
  • Entrare in un edificio abbandonato con l’intento di stabilirsi.
  • Installare strutture temporanee su un terreno pubblico.
  • Occupare un’area edificabile.
  • Invadere un’area protetta o riservata.
  • Stabilirsi in un’area industriale.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 633 – Invasione di terreni o edifici

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 633 – Invasione di terreni o edifici e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a tre anni.
Note procedurali:

  • Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace per il primo comma; Tribunale monocratico per le aggravanti e nelle fattispecie previste dal secondo comma.

Testo dell’articolo 633 del codice penale

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

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