Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo – Codice Penale
Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi di furto in abitazione e furto con strappo. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro i furti perpetrati in luoghi privati o direttamente dalla persona.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo
Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver commesso un furto in un’abitazione o aver strappato un oggetto di valore da una persona. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 624 bis del codice penale:
- Introdursi in un’abitazione e sottrarre oggetti di valore.
- Strappare una borsa dalla mano di una persona in strada.
- Entrare in un garage e rubare attrezzi o veicoli.
- Strappare un telefono cellulare dalle mani di una persona.
- Introdursi in un giardino privato e rubare mobili da giardino.
- Rubare un portafoglio dalla tasca di una persona in un luogo affollato.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da quattro a sette anni.
Note procedurali:
- Arresto: obbligatorio in flagranza.
- Fermo di indiziato di delitto: consentito.
- Misure cautelari personali: consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Testo dell’articolo 624 bis del codice penale
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
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