Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo – Codice Penale

Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi di furto in abitazione e furto con strappo. La dottrina dominante considera questa norma come un deterrente efficace contro i furti perpetrati in luoghi privati o direttamente dalla persona.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Essere indagato per questo reato significa essere sospettato di aver commesso un furto in un’abitazione o aver strappato un oggetto di valore da una persona. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 624 bis del codice penale:

  • Introdursi in un’abitazione e sottrarre oggetti di valore.
  • Strappare una borsa dalla mano di una persona in strada.
  • Entrare in un garage e rubare attrezzi o veicoli.
  • Strappare un telefono cellulare dalle mani di una persona.
  • Introdursi in un giardino privato e rubare mobili da giardino.
  • Rubare un portafoglio dalla tasca di una persona in un luogo affollato.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo

Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 624 bis – Furto in abitazione e furto con strappo e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da quattro a sette anni.
Note procedurali:

  • Arresto: obbligatorio in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

Testo dell’articolo 624 bis del codice penale

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

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