Articolo 617 sexies del Codice Penale – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Questa norma, in vigore dal 9 maggio 2018, si occupa della falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. La dottrina considera questa norma come un’estensione della disciplina prevista dall’art. 617 ter, con l’obiettivo di tutelare la libertà e la sicurezza delle comunicazioni informatiche e telematiche.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 sexies – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver falsificato, alterato o soppresso il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Di seguito degli esempi di condotte di fatto costituenti reato ai sensi dell’articolo 617 sexies del codice penale:
- Falsificazione di email per truffa (phishing).
- Alterazione di messaggi in una chat di gruppo.
- Soppressione di file di log per nascondere attività illecite.
- Creazione di documenti falsi in formato digitale.
- Modifica di dati in un database aziendale.
- Utilizzo di software per alterare il contenuto di comunicazioni VoIP.
Il legislatore ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo per ponderare la propria decisione.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 sexies – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche e note procedurali
La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a quattro anni.
Note procedurali:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: primo comma, a querela di parte ( 336 c.p.p.); d’ufficio (50 c.p.p.) qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; secondo comma, d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 617 sexies del codice penale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
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