Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature

Articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature

Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui una persona detiene, diffonde o installa abusivamente apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature

Essere indagato per questo reato significa che si è sospettati di aver violato la legge in materia di intercettazioni illegali. Di seguito degli esempi di condotte che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 617 bis del codice penale:

  • Installare software spia su un telefono altrui.
  • Utilizzare apparecchiature per intercettare conversazioni telefoniche.
  • Diffondere registrazioni di conversazioni telefoniche senza consenso.
  • Importare strumenti per intercettazioni illegali.
  • Detenere apparecchiature per intercettazioni senza autorizzazione.
  • Interrompere comunicazioni telefoniche per scopi malevoli.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature

Questo articolo del codice penale italiano si occupa dei casi in cui una persona detiene, diffonde o installa abusivamente apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 617 bis – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e note procedurali

La pena prevista per questo reato è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

  • Arresto: facoltativo in flagranza.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.

Testo dell’articolo 617 bis del codice penale

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

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