Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 600 bis – Prostituzione minorile

Articolo 600 bis – Prostituzione minorile

L’articolo 600 bis del Codice Penale si riferisce alla prostituzione minorile. Questa disposizione mira a proteggere i minori da atti di sfruttamento sessuale attraverso la prostituzione. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere dei minori.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 600 bis – Prostituzione minorile

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 600 bis significa essere sospettati di aver sfruttato o favorito la prostituzione di un minore. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 600 bis – Prostituzione minorile:

  • Reclutare un minore per attività di prostituzione.
  • Organizzare o gestire luoghi in cui minori vengono sfruttati per la prostituzione.
  • Trarre profitto dalla prostituzione di un minore.
  • Compensare un minore per atti sessuali.
  • Indurre un minore alla prostituzione attraverso promesse di denaro o altri benefici.
  • Utilizzare minacce o coercizione per costringere un minore alla prostituzione.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 600 bis – Prostituzione minorile

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 600 bis – Prostituzione minorile e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 600 bis è la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi recluta o induce alla prostituzione un minore o ne trae profitto. Inoltre, chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di un corrispettivo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito (384 c.p.p.); secondo comma, non consentito.
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); consentito allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 600 bis del codice penale

“600 bis. Prostituzione minorile. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

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