Articolo 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza
L’articolo 593 bis del Codice Penale riguarda l’interruzione colposa della gravidanza. Questa disposizione protegge la vita e la salute della donna incinta e del nascituro, punendo chiunque causi un’interruzione della gravidanza o un parto prematuro per colpa. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere delle donne incinte e dei loro bambini non ancora nati.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 593 bis significa essere sospettati di aver causato, per colpa, l’interruzione della gravidanza di una donna o un parto prematuro. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza:
- Causare un incidente stradale che porta all’interruzione della gravidanza di una donna.
- Prescrivere farmaci contraindicati durante la gravidanza senza adeguata informazione.
- Complicanze durante un intervento chirurgico che causano l’interruzione della gravidanza.
- Esposizione a sostanze tossiche sul luogo di lavoro che causano un parto prematuro.
- Mancata diagnosi di una condizione medica che porta all’interruzione della gravidanza.
- Errore durante una procedura medica che causa l’interruzione della gravidanza.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 593 bis – Interruzione colposa di gravidanza e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 593 bis, è la reclusione da tre mesi a due anni. La pena può essere aumentata a seconda delle circostanze, come ad esempio se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 593 bis del codice penale
“593 bis. Interruzione colposa di gravidanza. Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.”
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