Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 590 – Lesioni personali colpose

Articolo 590 – Lesioni personali colpose

L’articolo 590 del Codice Penale si riferisce alle lesioni personali colpose. Questa disposizione mira a proteggere le persone da danni fisici causati da negligenza o imprudenza di altri. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e l’integrità fisica delle persone.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 590 – Lesioni personali colpose

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 590 significa essere sospettati di aver causato danni fisici ad altri a causa di negligenza o imprudenza. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 590 – Lesioni personali colpose:

  • Guidare in modo negligente causando un incidente.
  • Non rispettare le norme di sicurezza sul lavoro causando infortuni.
  • Praticare medicina senza la dovuta cura e attenzione causando danni ai pazienti.
  • Non mantenere in sicurezza un’area causando incidenti.
  • Uso negligente di attrezzature o macchinari che causano lesioni.
  • Qualsiasi altra azione negligente che porta a danni fisici ad altri.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 590 – Lesioni personali colpose

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio diretto, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 590 – Lesioni personali colpose e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 590, è la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. La pena è ulteriormente aggravata in caso di lesioni gravi o gravissime, o se commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o nell’esercizio abusivo di una professione sanitaria.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: primo, secondo, terzo comma e quarto comma, ipotesi lesioni gravi, non consentito; quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: primo, secondo, terzo comma e quarto comma, ipotesi lesioni gravi, non consentite; quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (41, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (43, D.L.vo n. 274/2000).
  • Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 590 c.p.

Testo dell’articolo 590 del codice penale

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.”

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