Articolo 574 – Sottrazione di persone incapaci
L’articolo 574 del Codice Penale si riferisce alla sottrazione di persone incapaci, in particolare minori di quattordici anni o infermi di mente. Questa disposizione mira a proteggere i minori e le persone incapaci da possibili sottrazioni o ritenzioni contro la volontà dei loro tutori o custodi legali. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere di individui vulnerabili.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 574 – Sottrazione di persone incapaci
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 574 significa essere sospettati di aver sottratto o trattenuto un minore di quattordici anni o un infermo di mente contro la volontà dei loro tutori o custodi legali. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 574 – Sottrazione di persone incapaci:
- Sottrarre un minore di quattordici anni dal suo genitore o tutore senza il consenso del minore.
- Trattenere un minore di quattordici anni contro la volontà del suo genitore o tutore.
- Sottrarre un infermo di mente dal suo curatore o da chi ne ha la vigilanza.
- Trattenere un infermo di mente contro la volontà del suo curatore o chi ne ha la vigilanza.
- Sottrarre un minore di quattordici anni con l’intento di sfruttarlo.
- Trattenere un minore di quattordici anni in un luogo sconosciuto ai suoi tutori o custodi legali.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 574 – Sottrazione di persone incapaci
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio diretto, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 574 – Sottrazione di persone incapaci e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 574 è la reclusione da uno a tre anni.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: a querela del genitore o tutore o curatore (336 ss. c.p.p.).
Testo dell’articolo 574 del codice penale
“574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.”
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