Articolo 573 – Sottrazione consensuale di minorenni
L’articolo 573 del Codice Penale tratta della sottrazione consensuale di minorenni. Questa disposizione mira a proteggere i diritti dei genitori e dei tutori legali, assicurando che i minori non vengano sottratti senza il loro consenso o trattenuti contro la loro volontà. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere dei minori.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 573 – Sottrazione consensuale di minorenni
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 573 significa essere sospettati di aver sottratto un minore con il suo consenso o di averlo trattenuto contro la volontà del genitore o tutore. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari. Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 573:
- Sottrarre un adolescente per andare in vacanza senza il consenso dei genitori.
- Trattenere un minore a casa propria, impedendogli di tornare dai suoi genitori.
- Portare via un minore dal suo ambiente scolastico senza il permesso dei genitori.
- Indurre un minore a lasciare la casa dei genitori per vivere con un altro adulto.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 573 – Sottrazione consensuale di minorenni
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 573 – Sottrazione consensuale di minorenni e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 573 è la reclusione fino a due anni.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: a querela del genitore o del tutore (336 c.p.p.).
Testo dell’articolo 573 del codice penale
“573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito con la reclusione fino a due anni.”
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