Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

L’articolo 572 del Codice Penale si riferisce ai maltrattamenti contro familiari e conviventi. Questa disposizione mira a proteggere le persone all’interno della famiglia o della convivenza da comportamenti violenti o abusivi da parte di un membro della famiglia o convivente. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza e il benessere delle persone all’interno del nucleo familiare o convivente.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 572 significa essere sospettati di aver maltrattato fisicamente o psicologicamente un membro della famiglia o un convivente. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi:

  • Aggressioni fisiche verso un familiare o convivente.
  • Abuso verbale o psicologico ripetuto.
  • Negare cibo o cure mediche a un familiare o convivente.
  • Isolare un familiare o convivente dagli altri membri della famiglia o dalla società.
  • Usare minacce o intimidazioni per controllare o dominare un familiare o convivente.
  • Manipolare finanziariamente un familiare o convivente.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 572, è la reclusione da tre a sette anni. La pena è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: obbligatorio in flagranza (380 lter c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); quarto comma, in caso di lesione grave, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); in caso di lesione gravissima, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.); se deriva la morte, Corte di assise (5 c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 572 del codice penale

“572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.”

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Sentenze di Assoluzione – Articolo 572 – Maltrattamenti contro familiari e conviventi -Giurisprudenza di merito

Tribunale Vicenza, Sent., 25/05/2023, n. 943, assolve l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), perchè il fatto non sussiste

La sentenza del Tribunale di Vicenza riguarda un caso di violenza domestica e lesioni personali. L’imputato, D.M., è accusato di aver maltrattato D.S., con cui conviveva, in diverse occasioni. Di seguito sono riassunti i fatti e i principi di diritto affrontati:

Fatti:

L’imputato è accusato di aver maltrattato D.S. spingendola in un fossato, lanciandole una pietra, ferendola alla gamba, colpendola con calci e pugni alla testa, costringendola a salire in macchina e aggredendola nuovamente.
L’imputato è anche accusato di aver causato lesioni personali a D.S., tra cui un trauma cranico minore e contusioni.
In un altro episodio, l’imputato ha colpito D.S. al volto e al ventre, causando ecchimosi.
L’imputato ha violato un divieto di avvicinamento a D.S., imposto dal Gip di Vicenza.
Principi di Diritto:

Insussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia: Il reato di maltrattamenti in famiglia richiede una serie di atti che non siano sporadici. Nel caso in questione, le azioni dell’imputato, sebbene gravi, sono avvenute in un breve lasso di tempo e non soddisfano il requisito dell’abitualità. Pertanto, l’imputato è stato assolto per questo capo di imputazione, con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

Tribunale Vicenza, Sent., 22/05/2023, n. 335, assolve l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), perchè il fatto non sussiste

Fatti:

J.M., accusato del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie G.X. e dei figli minori. Le accuse comprendono comportamenti violenti, minacciosi e vessatori, tra cui violenze fisiche frequenti nei confronti della moglie e dei figli, minacce di morte e lancio di oggetti. L’aggravante è di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori.

Dalla sentenza, emerge che il Tribunale ha affrontato la questione relativa al reato di maltrattamenti in famiglia.

Ecco le motivazioni che hanno indotto il Tribunale ad assolvere l’imputato da tale reato:

La giurisprudenza stabilisce che il delitto di maltrattamenti in famiglia può configurarsi anche in presenza di atti che di per sé non costituiscono reato. Il reato può essere integrato da percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ma anche da privazioni e umiliazioni imposte alle vittime o da atti di disprezzo e di offesa alla loro dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.  Tuttavia, nel caso di specie, le condotte dell’imputato, pur ripetutesi nel tempo, non hanno assunto quella natura abituale che caratterizza il reato di maltrattamenti in famiglia. Le stesse sono state univocamente ricondotte ad un intento educativo perseguito dall’imputato. Inoltre, il carattere abituale dei maltrattamenti non viene meno solo perché ci sono stati periodi di tempo limitati in cui la condotta delittuosa si è interrotta.Per quanto riguarda, invece, l’elemento psicologico del reato, le modalità dell’azione descritta dalle testimoni e il suo carattere reiterato dimostrano la piena volontarietà e consapevolezza della condotta illecita. Tuttavia, il dolo delle condotte illecite non implica l’intenzione e la volontà di sottoporre la persona offesa in modo continuo e abituale a sofferenze, ma soltanto la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria.Secondo il Tribunale, le condotte maltrattanti avevano un carattere principalmente non violento e erano motivate da un profondo attaccamento, sebbene morboso, dell’imputato verso la parte civile. Inoltre, le condotte riconducibili all’art. 571 c.p. erano determinate da un elemento culturale e avevano finalità educative che l’imputato cercava di perseguire.

Il Tribunale di Vicenza, ha ritenuto assolvere l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia con la formula “perchè il fatto non sussiste.

Tribunale Bari, Sez. I, Sent., 10/05/2023, n. 2655, assolve l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), perchè il fatto non costituisce reato

Motivazioni dell’Assoluzione

1. Gli elementi di prova

  • La persona offesa, R.L., ha riferito di frequenti discussioni violente con l’imputato, principalmente legate a questioni economiche. Ha parlato di aggressioni verbali e fisiche, ma ha fornito dettagli specifici solo su un episodio, che ha collocato inizialmente nel 2014 e poi quando la loro figlia aveva quattro o sei anni (1999 o 2001).
  • L’imputato, durante il suo esame, ha confermato i frequenti litigi con la ex moglie, sostenendo che spesso erano originati da quest’ultima, che aveva comportamenti anche violenti nei suoi confronti. Si è dichiarato estraneo ai fatti contestati nell’imputazione.

2. Valutazione degli elementi di prova

  • Non sono emersi dubbi significativi sulla credibilità di R.L., in quanto non sono stati rilevati elementi che potrebbero suggerire una volontà calunniosa nei confronti dell’imputato. Tuttavia, sono state rilevate diverse incongruenze e contraddizioni nelle sue dichiarazioni, rendendo difficile basare una decisione su di esse.
  • La legge non prevede incompatibilità per la persona offesa nel testimoniare. La testimonianza della persona offesa può essere utilizzata come prova, ma è necessaria una verifica accurata della sua credibilità.

3. Considerazioni sul reato di maltrattamenti

  • La sentenza ha esaminato la natura del reato di maltrattamenti in famiglia, sottolineando che la presenza di tensioni e litigi continui in un contesto familiare non esclude automaticamente l’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, se entrambe le parti sono coinvolte in comportamenti violenti e vessatori, la situazione diventa più complessa.

Conclusione

  • Alla luce delle prove presentate e delle considerazioni fatte, il Tribunale ha deciso di assolvere l’imputato S.V. dal reato contestato, poiché il fatto non costituisce reato.