Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 544 ter – Maltrattamento di animali

Articolo 544 ter – Maltrattamento di animali

L’articolo 544 ter del Codice Penale si riferisce al maltrattamento di animali. Questa disposizione mira a proteggere gli animali da comportamenti crudeli o non necessari, punendo coloro che causano loro lesioni o li sottopongono a sevizie o a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire il benessere degli animali e a prevenire comportamenti dannosi nei loro confronti.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 544 ter – Maltrattamento di animali

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 544 ter significa essere sospettati di aver maltrattato un animale, causandogli lesioni o sottoponendolo a trattamenti crudeli o inadeguati. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 544 ter – Maltrattamento di animali:

  • Colpire un animale con oggetti o bastoni.
  • Sottoporre un animale a lavori eccessivi senza adeguati periodi di riposo.
  • Privare un animale di cibo e acqua per lunghi periodi.
  • Abbandonare un animale in luoghi dove non può provvedere a se stesso.
  • Sottoporre un animale a condizioni climatiche estreme senza protezione.
  • Utilizzare animali in spettacoli o attività che causano loro stress o lesioni.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 544 ter – Maltrattamento di animali

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolare gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà:

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiedere l’archiviazione, dà inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 544 ter – Maltrattamento di animali e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 544 ter è la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è ulteriormente aggravata se dai fatti deriva la morte dell’animale.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 544 ter del codice penale

“544 ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.”

Contatta l’Avvocato Davide Tutino – Avvocato Penalista –

Se sei indagato o accusato per il reato previsto dall’articolo 544 ter, “Maltrattamento di animali”, e hai bisogno di una consulenza legale su questo argomento, puoi inviare una email a davide@tutino.sicilia.it o chiamare lo studio legale al numero 0959991325 o al mobile 3923838383. In alternativa, puoi contattare l’Avvocato Davide Tutino anche mezzo Whatsapp:Logo WhatsApp