Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L’articolo 517 quater del Codice Penale si riferisce alla contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Questa disposizione punisce chi contraffà o altera tali indicazioni o denominazioni, proteggendo così l’identità e la qualità dei prodotti agroalimentari italiani. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere i produttori onesti e a garantire ai consumatori la genuinità e l’origine dei prodotti.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 517 quater significa essere sospettati di aver contraffatto o alterato le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:

  • Etichettare un formaggio come “Parmigiano Reggiano” quando non è prodotto nella regione delimitata.
  • Commercializzare olio d’oliva come “Toscano IGP” quando non proviene dalla Toscana.
  • Usare una denominazione di origine protetta per un vino che non rispetta i criteri di produzione.
  • Etichettare un prodotto come “Prosciutto di Parma” quando non è stato prodotto secondo le specifiche norme.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 517 quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 517 quater, è la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

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