Articolo 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio
L’articolo 513 del Codice Penale si riferisce alla turbata libertà dell’industria o del commercio. Questa disposizione mira a proteggere l’esercizio libero e non ostacolato di un’industria o di un commercio da interferenze illecite, come l’uso di violenza o mezzi fraudolenti. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la libera concorrenza e l’integrità del mercato.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 513 significa essere sospettati di aver adottato azioni volte a impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio attraverso l’uso di violenza o mezzi fraudolenti. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio:
- Danneggiare macchinari o attrezzature di un’azienda concorrente.
- Diffondere false informazioni su un prodotto o servizio di un concorrente.
- Introdurre segretamente difetti in un prodotto di un concorrente.
- Usare intimidazioni o minacce per costringere un commerciante a chiudere il suo negozio.
- Impedire l’accesso a forniture o risorse essenziali per un’azienda concorrente.
- Usare mezzi fraudolenti per ottenere contratti o accordi commerciali a scapito di altri concorrenti.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 513 – Turbata libertà dell’industria o del commercio e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 513, è la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.
NOTE PROCEDURALI:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287, 290 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: a querela di parte (336 ss. c.p.p.).
Testo dell’articolo 513 del codice penale
“513. Turbata libertà dell’industria o del commercio. Chiunque adopera violenza sulle cose (3922) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.”
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