Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

L’articolo 497 bis del Codice Penale si riferisce al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Questa disposizione mira a prevenire e punire chiunque sia trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio. La pena è ulteriormente aggravata per chi fabbrica o forma il documento falso, o lo detiene al di fuori dei casi di uso personale. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere l’integrità dei documenti di identificazione e a prevenire frodi e abusi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 497 bis significa essere sospettati di possedere o fabbricare documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi:

  • Detenere un passaporto falso.
  • Fabbricare una carta d’identità falsa.
  • Detenere documenti falsi non per uso personale.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 497 bis – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e note procedurali.

La pena prevista per il reato di cui all’articolo 497 bis, è la reclusione da due a cinque anni. La pena è ulteriormente aggravata per chi fabbrica o forma il documento falso, o lo detiene al di fuori dei casi di uso personale.
NOTE PROCEDURALI:

  • Arresto: obbligatorio in flagranza (380m bis c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: primo comma: non consentito; secondo comma: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 497 bis del codice penale

“497 bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni . La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.”

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