Articolo 495 ter – Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali
L’articolo 495 ter del Codice Penale si riferisce alle fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. Questa disposizione mira a prevenire e punire chiunque, con l’intento di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere l’integrità fisica delle persone e a prevenire frodi e abusi.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 495 ter – Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 495 ter significa essere sospettati di aver alterato parti del proprio o dell’altrui corpo con l’intento di impedire l’accertamento di identità o di altre qualità personali. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 495 ter – Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali:
- Alterare impronte digitali per impedire l’identificazione.
- Modificare cicatrici o tatuaggi per evitare il riconoscimento.
- Effettuare interventi chirurgici per cambiare aspetto fisico e impedire l’identificazione.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 495 ter – Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 495 ter – Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali e note procedurali.
La pena prevista per il reato di cui all’articolo 495 ter, è la reclusione da uno a sei anni.
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 495 ter del codice penale
Articolo 495 ter. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.
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