Articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
L’articolo 478 del Codice Penale si riferisce alla falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti. Questa disposizione mira a prevenire e punire la simulazione o alterazione di copie autentiche di atti da parte di un pubblico ufficiale, garantendo l’integrità e l’autenticità degli atti e proteggendo gli individui e le entità da frodi e abusi. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nella veridicità e autenticità degli atti rilasciati da un pubblico ufficiale.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 478 significa essere sospettati di aver simulato o alterato copie autentiche di atti pubblici o privati o di aver rilasciato attestati falsi sul contenuto di tali atti. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:
- Simulazione di una copia autentica di un atto pubblico o privato che non esiste.
- Rilascio di una copia di un atto pubblico o privato che differisce dall’originale.
- Alterazione di una copia autentica di un atto pubblico o privato.
- Rilascio di un attestato falso sul contenuto di un atto pubblico o privato.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
La pena prevista per chi commette il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti varia a seconda della gravità della falsità. Per la simulazione o alterazione di copie autentiche, la pena è la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità riguarda un atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Per la falsità in un attestato sul contenuto di atti, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 478 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: primo e secondo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: primo e terzo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: primo e secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); terzo comma non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 478 del codice penale
Articolo 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (492) diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. c.c.), la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale (357) in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (482, 493).
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