Articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
L’articolo 476 del Codice Penale si riferisce alla falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici. Questa disposizione mira a prevenire e punire la formazione di atti falsi o l’alterazione di atti veri da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, garantendo l’integrità e l’autenticità degli atti pubblici. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico negli atti ufficiali e a prevenire frodi.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 476 significa essere sospettati di aver formato un atto falso o alterato un atto vero come pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:
- Formazione di un documento ufficiale falso da parte di un pubblico ufficiale.
- Alterazione di un documento ufficiale vero da parte di un pubblico ufficiale.
- Modifica di dati o informazioni in un documento ufficiale.
- Presentazione di un documento ufficiale falso come se fosse autentico.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
La pena prevista per chi commette il reato di falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici è la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 476 – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).
- Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 476 del codice penale
Articolo 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero (491), è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso (2699 ss. c.c.), la reclusione è da tre a dieci anni (482, 490, 492, 493).
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