Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

L’articolo 472 del Codice Penale si riferisce all’uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Questa disposizione mira a prevenire e punire l’uso o la detenzione di misure o pesi che presentano un’impronta legale contraffatta o alterata, garantendo l’integrità delle operazioni di misurazione e pesatura e proteggendo gli individui e le entità da frodi e abusi. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nelle operazioni di misurazione e pesatura e a prevenire frodi.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 472 significa essere sospettati di aver utilizzato o detenuto misure o pesi con un’impronta legale contraffatta o alterata. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta:

  • Utilizzo di misure o pesi con un’impronta legale contraffatta o alterata in operazioni commerciali.
  • Detenzione di misure o pesi con un’impronta legale contraffatta o alterata in un negozio o in uno spaccio aperto al pubblico.
  • Acquisto o vendita di misure o pesi con un’impronta legale contraffatta o alterata.
  • Presentazione di misure o pesi con un’impronta legale contraffatta o alterata come se fossero autentici.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

La pena prevista per chi commette il reato di uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 472 – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: non consentito.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
  • Misure cautelari personali: non consentite.
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 472 del codice penale

Articolo 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516. La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «misure» o di «pesi» è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (692).

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