Articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
L’articolo 464 del Codice Penale si riferisce all’uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Questa disposizione mira a prevenire e punire l’uso improprio di valori di bollo che sono stati contraffatti o alterati, garantendo l’integrità dei sistemi di tassazione e proteggendo le entrate fiscali dello Stato. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nei sistemi di tassazione e a prevenire frodi fiscali.
Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 464 significa essere sospettati di aver utilizzato valori di bollo che sono stati contraffatti o alterati. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati:
- Utilizzo di francobolli contraffatti per l’invio di posta.
- Applicazione di bolli alterati su documenti ufficiali.
- Acquisto o detenzione di valori di bollo contraffatti o alterati per il loro uso.
- Presentazione di documenti con bolli contraffatti o alterati alle autorità fiscali.
Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :
- per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
- il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.
E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.
Pena prevista per il reato di cui all’articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
La pena prevista per chi commette il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati è la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.
Note procedurali per il reato di cui all’articolo 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati, le note procedurali sono le seguenti:
- Arresto: non consentito.
- Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
- Misure cautelari personali: non consentite.
- Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
Testo dell’articolo 464 del codice penale
Articolo 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.
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