Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

L’articolo 460 del Codice Penale si riferisce alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo. Questa disposizione mira a prevenire e punire la contraffazione di tale carta, garantendo l’integrità dei documenti ufficiali e proteggendo l’economia nazionale. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a proteggere la fiducia del pubblico nei documenti ufficiali e a prevenire frodi economiche.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Essere indagato per il reato previsto dall’articolo 460 significa essere sospettati di aver contraffatto la carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, o di aver acquistato, detenuto o alienato tale carta contraffatta. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo:

  • Contraffazione della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo.
  • Acquisto di carta filigranata contraffatta.
  • Detenzione di carta filigranata contraffatta.
  • Alienazione di carta filigranata contraffatta.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

E’ possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

La pena prevista per chi commette il reato di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo è la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 460 del codice penale

Articolo 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

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