Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 435 – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Articolo 435 – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, come previsto dall’articolo 435 del Codice Penale, mira a sanzionare chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse. Questa disposizione è di fondamentale importanza in quanto mira a proteggere la sicurezza pubblica e la vita delle persone. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 435 – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Essere indagato per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti significa essere sospettati di aver fabbricato, acquistato o detenuto materie esplodenti con l’intento di attentare alla pubblica incolumità. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti:

  • Fabbricazione illegale di dinamite o altre materie esplodenti.
  • Acquisto di materie esplodenti senza le necessarie autorizzazioni.
  • Detenzione di sostanze utilizzate nella composizione di materie esplodenti senza giustificato motivo.
  • Trasporto illegale di materie esplodenti.
  • Utilizzo di materie esplodenti in atti vandalici o atti terroristici.
  • Detenzione di grandi quantità di materie esplodenti senza le necessarie precauzioni di sicurezza.

Pena prevista per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

La pena prevista per chi commette il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti è la reclusione da uno a cinque anni. Questa pena può essere aumentata o diminuita a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti presenti nel caso specifico.

Quanto durano le indagini per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Note procedurali per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 435 del codice penale

Articolo 435. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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