Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

Articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

L’attentato alla sicurezza dei trasporti, come previsto dall’articolo 432 del Codice Penale, rappresenta un reato grave che mira a sanzionare chiunque metta in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Questa disposizione è di fondamentale importanza in quanto mira a proteggere la sicurezza pubblica e la vita delle persone che viaggiano su mezzi di trasporto pubblici. La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché mira a garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

Cosa significa essere indagato-accusato per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

Essere indagato per il reato di attentati alla sicurezza dei trasporti significa essere sospettati di aver messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. L’indagato, in questa fase, non è ancora formalmente accusato, ma è oggetto di indagini preliminari volte a verificare la fondatezza dei sospetti. Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Esempi di condotte per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

  • Compromettere la sicurezza di un mezzo di trasporto pubblico.
  • Lanciare corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento.
  • Compromettere intenzionalmente la sicurezza delle infrastrutture di trasporto.

Pena prevista per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

La pena prevista per chi commette il reato di attentati alla sicurezza dei trasporti è la reclusione da uno a cinque anni. Questa pena può essere aumentata o diminuita a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti presenti nel caso specifico.

Quanto durano le indagini per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione. Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà :

  1. per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini
  2. il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale.

È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 413-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale: con richiesta di rinvio a giudizio o formulando l’imputazione nei casi di giudizio direttissimo, giudizio immediato.

Note procedurali per il reato di cui all’articolo 432 – Attentati alla sicurezza dei trasporti

Le note procedurali sono disposizioni che regolano le procedure da seguire in caso di indagini e procedimenti giudiziari relativi al reato in questione. Per il reato di attentati alla sicurezza dei trasporti, le note procedurali sono le seguenti:

  • Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito; terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito (384 c.p.p.).
  • Misure cautelari personali: primo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma, consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.).
  • Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); terzo comma, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
  • Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

Testo dell’articolo 432 del codice penale

Articolo 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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