Articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
La normativa italiana, attraverso l’articolo 377bis del Codice Penale, punisce chiunque tenti di influenzare il corso della giustizia inducendo una persona a non rendere dichiarazioni o a fornire dichiarazioni false all’autorità giudiziaria. Questa disposizione mira a garantire l’integrità e la veridicità delle testimonianze e delle dichiarazioni rese nel corso dei procedimenti giudiziari.
La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché la veridicità delle informazioni è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Fornire informazioni false o ingannevoli può compromettere l’intero processo decisionale e portare a decisioni ingiuste.
Esempi di condotte Articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Minacciare un testimone affinché non riferisca un fatto rilevante per un procedimento penale.
- Offrire denaro a una persona per indurla a fornire una versione dei fatti non veritiera.
- Usare la violenza per costringere un individuo a non rispondere alle domande dell’autorità giudiziaria.
Note procedurali
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
È utile sapere nel reato di cui all’articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
La fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione.
Quanto durano le indagini nel reato di cui all’articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato (335).
Richiesta di proroga
Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi.
Cosa significa essere indagati nel reato di cui all’articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Essere indagati significa essere sottoposti a indagini preliminari da parte dell’autorità giudiziaria. Durante questa fase, l’indagato ha diritti specifici, tra cui quello di essere assistito da un avvocato e di essere informato della natura e delle ragioni delle indagini a suo carico.
Pena prevista nel reato di cui all’articolo 377bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
La pena prevista per chi commette il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria è la reclusione da due a sei anni.
Avvocato Penalista Catania – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
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