Cosa significa essere indagati per “False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale”

Articolo 374bis – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

La normativa italiana prevede specifiche sanzioni per chi rilascia false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Questo reato è disciplinato dall’articolo 374bis del Codice Penale e mira a garantire l’affidabilità e la veridicità delle informazioni fornite alle autorità competenti.

La dottrina giuridica sottolinea l’importanza di questa norma, poiché la veridicità delle informazioni è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Fornire informazioni false o ingannevoli può compromettere l’intero processo decisionale e portare a decisioni ingiuste.

Esempi di condotte

  • Dichiarare falsamente di possedere una specifica qualifica professionale in un certificato destinato a essere prodotto in tribunale.
  • Attestare mendacemente in un atto giudiziario di aver effettuato un trattamento terapeutico che in realtà non è mai avvenuto.
  • Simulare un rapporto di lavoro in un documento destinato all’autorità giudiziaria.

Note procedurali

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

È utile sapere

La fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione.

Quanto durano le indagini

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato (335).

Richiesta di proroga

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi.

Avvocato Penalista Catania – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

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