Cosa significa essere indagati per “Falsa testimonianza”

372. Falsa testimonianza

Il reato di “Falsa testimonianza” è previsto dall’articolo 372 del codice penale. Questo articolo stabilisce che chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Cosa significa essere indagati per “Falsa testimonianza”

Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.

Esempi di condotte che potrebbero integrare il reato di “Falsa testimonianza” includono:

  • Deporre in tribunale fornendo informazioni false o ingannevoli.
  • Negare fatti o circostanze di cui si è a conoscenza durante una testimonianza.
  • Omettere deliberatamente dettagli rilevanti mentre si testimonia in tribunale.
  • Contraddire deliberatamente una precedente testimonianza fornita in un’altra occasione.
  • Testimoniare in modo falso o fuorviante per proteggere o danneggiare una delle parti in causa.

Note procedurali

Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.

È utile sapere che la fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione. Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, ti chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia.

Quanto durano le indagini per il reato di “Falsa testimonianza”?

Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione.

Richiesta di proroga

Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini o il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi.