Articolo 364 – Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo, e non lo denuncia immediatamente all’autorità competente, può essere punito con una reclusione fino a un anno o con una multa che varia da € 103 a € 1.032.
Cosa significa essere indagato per “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino”?
Essere indagato per “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino” significa essere sospettati di non aver denunciato un delitto contro la personalità dello Stato, nonostante se ne avesse avuto conoscenza. Questo reato è previsto dall’articolo 364 del Codice Penale italiano.
Cosa succede se si è indagati per “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino”?
Se si è indagati per questo reato, si deve rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. La difesa è obbligatoria, e la nomina di un difensore è obbligatoria.
Dettagli dell’articolo 364:
Il reato di “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino” si configura quando un cittadino, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, non lo denuncia immediatamente all’autorità competente. La pena prevista per questo reato è la reclusione fino a un anno o una multa da € 103 a € 1.032.
Esempi di condotte che integrano il reato:
- Non denunciare un tentativo di colpo di stato di cui si è venuti a conoscenza.
- Omettere di informare le autorità su un piano per sabotare infrastrutture critiche dello Stato.
- Essere a conoscenza di un complotto per assassinare un alto funzionario dello Stato e non denunciarlo.
- Non segnalare alle autorità competenti un tentativo di interferenza esterna nelle elezioni nazionali.
- Omettere di denunciare un’azione pianificata contro la sicurezza nazionale.
È utile sapere che:
La fase iniziale del procedimento delle indagini preliminari, è condotta dal PM e dalla PG nei confronti di un soggetto (indagato o sottoposto alle indagini) che non è ancora imputato. Solo al termine della fase investigativa il Pubblico Ministero deciderà se chiedere al GIP l’archiviazione, oppure proseguire con la formulazione del capo di imputazione. Con la notifica del primo atto, l’Autorità Giudiziaria, chiederà di eleggere domicilio per le future notifiche e di nominare un difensore di fiducia. La fase delle indagini è di fondamentale importanza. Perché l’indagato per il reato di “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino” ha la possibilità tramite il suo difensore di poter chiarire l’oggetto degli addebiti, presentare memorie e poter interloquire con il magistrato, il più delle volte con propri ausiliari. Se il Pubblico Ministero non intende archiviare la posizione, da inizio al processo, formulando l’imputazione a carico dell’indagato che diventa così imputato.
Quanto durano le indagini per il reato di “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino”?
Il legislatore, con la recente riforma c.d. Cartabia, ha fissato i termini di durata delle indagini in 1 anno, che decorrono dalla annotazione nel registro del reato. Il termine è di 1 anno e 6 mesi per ipotesi delittuose di particolari gravità. Il termine è di 6 mesi, per le contravvenzioni. Trascorsi questi termini, al P.M. è riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione) per ponderare la propria decisione.
RICHIESTA DI PROROGA:
Prima della scadenza del termine, il PM, quando le indagini si rivelino “complesse”, può fare richiesta di proroga al GIP indicandone i motivi. Tale richiesta deve essere notificata dal GIP ai potenziali contro-interessati (indagato – persona offesa), i quali possono controdedurre presentando memorie. La notifica non è necessaria quando si tratta di gravi reati specificamente previsti dal codice. Se il GIP non è convinto dell’accoglibilità della richiesta del PM, instaura un pieno contraddittorio convocando gli interessati in un’apposita udienza in camera di consiglio. In questa udienza deciderà per la concessione della proroga, autorizzando il prosieguo delle indagini o il diniego della proroga, imponendo al PM di richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. È possibile una sola proroga delle indagini per un tempo non superiore a sei mesi. Se l’attività investigativa è proseguita oltre il termine massimo, gli atti sono inutilizzabili. Ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p., il P.M. se non vuole chiede l’archiviazione, da inizio all’azione penale.


















































































