Assegno di mantenimento pagato in ritardo:Tribunale di Catania assolve l’imputato perchè il fatto non sussiste

Non è integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se l’imputato abbia ripianato le sue pendenze versando gli importi dovuti o comunque raggiungendo un nuovo accordo con la persona offesa.

Con sentenza del 2 dicembre 2022, la seconda sezione penale del Tribunale di Catania ha esaminato la questione relativa all’inadempimento dell’imputato in relazione all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale civile.
Il Giudice, pur evidenziando che nella fattispecie di cui all’art. 12 sexies L. 898/70 (oggi 570 bis c.p.) non occorre indagare il profilo dello stato di bisogno, poichè la norma sanziona il fatto in sè dell’omesso versamento dell’assegno stabilito dal Tribunale in sede di separazione o divorzio, osserva tuttavia che dalla deposizione della persona offesa è emerso che i ritardi nei pagamenti dell’imputato non siano rilevanti in sede penale.

Per scaricare la Sentenza del Tribunale di Catania del 2/12/2022, II sezione penale in composizione monocratica, Giudice Dottoressa Mariaconcetta Gennaro, fai click qui