Il Fatto
R.A. e R.S. venivano denunciati da R.G. , R.G. e R.A., per il delitto di violenza privata per dei fatti avvenuti all’interno di una proprietà indivisa per successione ereditaria. In particolare i querelanti, riferivano che il 25/9/2019, R.S., alla guida di un camion, proferiva la seguente espressione nei confronti di R.G.:” di ca te ne devi andare, se non ti allontani, ti investo col camion“, e successivamente, il 17/10/2019, R.A. si rivolgeva a R.G., sempre nella porzione di terreno de qua, dicendogli ” se non vai via di ca t’ammazzo, se non levi di ca sta macchina ta fazzu finiri mali“, avvicinandosi minacciosamente alla persona offesa.
Le richieste del Pubblico Ministero
Il P.M. riteneva che l’analisi degli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari, lasciava prevedere che il quadro probatorio a carico degli indagati sarebbe stato, in caso di giudizio, contraddittorio o, comunque insufficiente, ai fini di una pronuncia di condanna. Ciò per due ordini di motivi:
- Innanzitutto gli indagati, sentiti a sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p., fornivano versioni diametralmente opposte a quella descritta in querela ed in particolare il R.A. precisava che il terreno in questione da una visura catastale estratta il 27/02/2020, risultava ancora di proprietà del padre ed inoltre, aggiungeva altresì, che il padre essendo molto anziano ed avendo grosse difficoltà a deambulare, non era assolutamente in grado di porre in essere la condotta denunciata.
- I militari della Stazione CC di (…), in seno alla CNR del (..), davano atto che tra le parti risultavano reciprocamente presentate molteplici denunce, che denotavano l’esistenza di un rapporto marcatamente conflittuale.
Per tali ragioni, il P.M. chiedeva al GIP presso il Tribunale di Catania, di disporre l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione di atti al proprio ufficio.
Le richieste dei difensori
Le persone offese, proponevano a mezzo del loro procuratore costituito, atto di opposizione alla richiesta di archiviazione e fissata l’udienza si procedeva alla discussione.
La difesa, nella persona dell’Avv. Davide Tutino, si associava alla richiesta del P.M. chiedendo l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reat.
La decisione del Giudice
Il GIP presso il Tribunale di Catania, Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p., ordina l’archiviazione del procedimento.
Massima
In tema di violenza privata, non è possibile sostenere l’accusa in giudizio, se vi è forte conflittualità tra le parti tanto più ove si consideri che, essendovi pendenti denunce reciproche, le dichiarazioni di indagati di reati connessi o probatoriamente collegati, hanno bisogno di riscontri esterni individualizzanti. (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, Ordinanza di Archiviazione del 9/8/2021 – Giudice Dott.ssa Carla Aurora Valenti)
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DOWNLOAD Ordinanza di Archiviazione del GIP presso il Tribunale di Catania del 9/8/2021



















































































