Articolo 678 bis Codice Penale Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Articolo 678 bis

Codice Penale

Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000.