Articolo 669 Codice Penale Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Articolo 669

Codice Penale

Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da dieci euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.