Articolo 663 bis Codice Penale Divulgazione di stampa clandestina

Articolo 663 bis

Codice Penale

Divulgazione di stampa clandestina

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.