Articolo 637 Codice Penale Ingresso abusivo nel fondo altrui

Articolo 637

Codice Penale

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.