Articolo 618 Codice Penale Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Articolo 618

Codice Penale

Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.