Articolo 607 Codice Penale Indebita limitazione di libertà personale

Articolo 607

Codice Penale

Indebita limitazione di libertà personale

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto ad un istituto di custodia preventiva o ad un istituto per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente, o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.