Articolo 602 Codice Penale Acquisto e alienazione di schiavi

Articolo 602

Codice Penale

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.