Articolo 588 Codice Penale Rissa

Articolo 588

Codice Penale

Rissa

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.