Articolo 558 Codice Penale Induzione al matrimonio mediante inganno

Articolo 558

Codice Penale

Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da duecentosei euro a milletrentadue euro.