Articolo 538 Codice Penale Misura di sicurezza

Articolo 538

Codice Penale

Misura di sicurezza

Alla condanna per il delittopreveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.