Articolo 482 Codice Penale Falsità materiale commessa dal privato

Articolo 482

Codice Penale

Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.