Articolo 465 Codice Penale Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.