Articolo 463 Codice Penale Casi di non punibilità

Articolo 463

Codice Penale

Casi di non punibilità

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.