Articolo 457 Codice Penale Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.