Articolo 449 Codice Penale Delitti colposi di danno

Articolo 449

Codice Penale

Delitti colposi di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.