Articolo 389 Codice Penale Inosservanza di pene accessorie

Articolo 389

Codice Penale

Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.